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Home Divagando Ascensori e sicurezza
Ascensori e sicurezza PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 27 Maggio 2010 22:40

Diventano meno stringenti i controlli sulla sicurezza del parco ascensori. È una conseguenza della sentenza 5413/2010, emanata dal Tar Lazio il primo aprile scorso dopo il ricorso di Confedilizia per l’annullamento del DM 23 luglio 2009.
Leggi la sintesi e il testo della sentenza

Ascensori vecchi, niente verifica
Sentenza del TAR del Lazio n. 5413/2010

Annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 recante "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", secondo il quale agli ascensori doveva essere effettuato un check up straordinario al fine di renderli più sicuri, ed entrato in vigore lo scorso 1 settembre 2009.
Diventano così meno stringenti i controlli sulla sicurezza del parco ascensori. È una conseguenza della sentenza 5413/2010, emanata dal Tar Lazio il primo aprile scorso dopo il ricorso di Confedilizia per l’annullamento del DM 23 luglio 2009. La pronuncia lascia scontento il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha annunciato la sua impugnazione.

Il Decreto imponeva una verifica straordinaria sugli ascensori installati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del Dpr 162/1999, varato per la ricezione della Direttiva 95/16/CE. In base al DM i controlli sarebbero stati impellenti per gli impianti più vecchi, come quelli entrati in funzione prima del 15 novembre 1964, da verificare entro il 31 agosto 2011. Il check up avrebbe invece potuto protrarsi fino al 2013 per gli ascensori più moderni
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Confedilizia giudicando il provvedimento ministeriale illegittimo sotto tutti i profili. Contestato soprattutto il riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea, che invitava gli Stati membri a migliorare la sicurezza degli impianti in esercizio.

Ricordiamo, infatti, che secondo il DM 23 luglio 2009 agli ascensori avrebbero dovuto essere effettuati dei check up straordinario al fine di renderli più sicuri entro:

* due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
* tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
* quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
* cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Come prevedeva il DM, l'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, previste all'art. 13 del DPR 162/1999, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, avrebbe dovuto prescrivere i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che avrebbero dovuto essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:

* entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A del decreto 23 luglio 2009;
* entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B del decreto 23 luglio 2009.

Subito critica la posizione di Confedilizia che ha presentato ricorso al TAR del Lazio deducendo in particolare le seguenti violazioni:

1. Non essendo "norme autorizzate", le norme UNI EN 81-80 avrebbero solo potuto essere pubblicate con "regolamento" adottato con decreto ministeriale. Ma nel caso in esame, il decreto non è individuato come "regolamento" e non è stato preceduto dall'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

2. Il decreto non ha pubblicizzato e reso conoscibile alla generalità degli utenti la normativa tecnica, la quale risulta essere di proprietà dell'UNI, che ne può concedere a pagamento la licenza, peraltro circoscritta all'uso di una sola copia e con divieto di riproduzione, anche non integrale, che non sia ad esclusivo uso del cliente.

3. Non essendo una normativa "armonizzata", il decreto dovrebbe al più valere come "norma tecnica nazionale" di carattere prudenziale, in quanto serva al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Il DM impone, invece, l'adeguamento degli ascensori alla normativa UNI EN 81-80 in maniera assoluta e incondizionata, comminando in via sanzionatoria il fermo dell'impianto e senza circoscrivere l'applicazione della stessa normativa né distinguere le previsioni a seconda che siano collegate o meno con i requisiti essenziali di sicurezza previsti. Inoltre, la verifica straordinaria è imposta per impianti invariati e funzionanti e dunque in palese violazione della legge sulla prevalenza dei regolamenti governativi su quelli ministeriali (art. 17 Legge. n. 400/1988), solo per giustificare un eventuale successivo fermo dell'impianto e mettere le spese per la stessa "verifica straordinaria" totalmente a carico del proprietario, in spregio dell'art. 23 della Costituzione.

4. L'utilizzo nel tempo della normativa UNI EN 81-80 non può discostarsi dal disposto dell'art. 19 D.P.R. n. 162 del 1999, il quale prescrive che fino alla data del 30 giugno 1999 è consentito commercializzare e mettere in servizio, oltre ai componenti di sicurezza, gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento. L'illegittimità del decreto impugnato è tanto più grave in quanto il principio di irretroattività delle specifiche tecniche sulla sicurezza degli ascensori è stato sancito dal D.P.R. n. 162 del 1999, in pedissequa esecuzione degli obblighi comunitari nascenti dall'art. 15 della direttiva 95/16/CE, secondo cui "gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori …. conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva".

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando il decreto impugnato e ammettendo che l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore in quanto indispensabile mezzo di trasporto".

I giudici del TAR hanno confermato come il DM avrebbe dovuto preventivamente acquisire il parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Inoltre, non è stato accolto l'assunto che l'impugnato D.M. non sarebbe un regolamento, ma un atto amministrativo generale, in quanto per atto amministrativo generale deve intendersi quello che si limita a dare attuazione al dettato di norme giuridiche preesistenti ed indirizzate ad una pluralità indeterminata di soggetti. Tale qualificazione non può essere ragionevolmente riconosciuta al decreto impugnato atteso che lo stesso crea norme nuove, con esse imponendo ai suoi destinatari obblighi patrimoniali pesantissimi e permanenti, gravemente sanzionati in caso di inadempimento, ma del tutto privi del necessario supporto normativo.

Il decreto è stato annullato non solo e non tanto per vizi formali, quanto nel suo impianto generale, che è stato ritenuto, oltre che privo di ogni supporto normativo, anche inutilmente ripetitivo dei controlli già in essere (una visita di manutenzione ogni sei mesi e una verifica ogni due anni). Infatti il Tar ha rilevato che per effetto del decreto impugnato, al sistema previsto se ne sarebbe sovrapposto un altro (motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche Uni). In sostanza, si sarebbe, secondo i giudici, mantenuto in piedi un sistema che avrebbe obbligato i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell'ascensore ai relativi proprietari perché provvedessero ad eliminarli, e ad esso se ne sarebbe sovrapposto un altro, con l'introduzione di un'ulteriore verifica. Il primo controllore sarebbe stato controllato dal secondo, senza che fosse neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari dovessero conformarsi.

La sentenza è stata accolta con soddisfazione da Confedilizia e criticata da Anacam, Associazione nazionale delle imprese di costruzione e manutenzione degli ascensori, che ha accusato di non garantire misure più efficaci per la sicurezza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato l’impugnazione della sentenza davanti al Consiglio di Stato spiegando che, oltre a recepire un orientamento europeo, il decreto costituisce una misura di responsabilità a sostegno della sicurezza. Discordanza anche sui costi delle verifiche straordinarie, che sarebbero più basse rispetto ai 6 miliardi denunciati da Confedilizia.

 

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