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Home Progettazione Prevenzione Incendi Novità circa il DPR 151/2011 e sua proroga
Novità circa il DPR 151/2011 e sua proroga PDF Stampa E-mail

Il 7 agosto 2012 il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto concernente “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare” predisposto ai sensi dell’articolo 2, co. 7, del DPR 151/2011.
Il decreto, che sostituisce il precedente DM 04.05.1998, è stato pubblicato lo scorso 29 agosto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 ed entrerà in vigore 27 novembre 2012.
Importanti le novità introdotte, soprattutto per gli addetti del settore:
- Istanza di voltura. Viene introdotta la possibilità, di fatto prassi di ciascun Comando provinciale VV.F., di effettuare la variazione del titolare dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione tramite una dichiarazione di atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di notorietà) da parte del soggetto subentrante contenente l’indicazione dell’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e l’impegno ad osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività di cui all’art. 6 del DPR 151/2011 e del D.Lgs. 81/2008.
- Istanza di deroga. La documentazione del tecnico, da allegare all’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, può essere sottoscritta solo da professionista antincendio, cioè da professionista iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 (ex elenchi L.818/84).
- Attestazione di rinnovo periodico. Il rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere corredato da una asseverazione, anche questa a firma di professionista antincendio, attestante l’efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva nonché (NOVITA') dei prodotti e dei sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare le caratteristiche della resistenza al fuoco.
- Modifiche ad attività esistenti. Il decreto prevede tre casi quando ricorrono modifiche, di cui all’art. 4, comma 6, del DPR 151, a lavorazioni o a strutture, ovvero di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi:
a) Modifiche rilevanti che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. In tale ipotesi deve essere presentata la valutazione del progetto (per attività di cat. B/C) delle parti modificate e successivamente la SCIA corredata della asseverazione e delle certificazioni.
b) Modifiche rilevanti che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. In questa fattispecie alla SCIA sono allegate a firma di tecnico abilitato:
- l’asseverazione attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio (limitatamente agli aspetti oggetto di modifica);
- la relazione tecnica e gli elaborati grafici;
- la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio;
- le certificazioni o dichiarazioni a firma di professionista antincendio.
c) Modifiche non ricomprese all’art. 4, comma 6, del DPR 151 (modifiche cioè a lavorazioni o a strutture, ovvero di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose) nonché quelle considerate non sostanziali da specifiche norme di prevenzione incendi. In questi casi occorre documentare le variazioni all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico.
Le modifiche ad attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza sono elencate all’allegato IV al DM 07.08.2012.

IMPORTANTISSIMO

Necessita ricordare che il termine per la presentazione della SCIA per le nuove attività introdotte all'Allegato I al DPR 151/2001, esistenti alla data di pubblicazione dello stesso regolamento, è stato prorogato, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”, al 07.10.2013.

 


Ing. Monteleone Francesco P.IVA 06206570829