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Home Progettazione Prevenzione Incendi Ennesima Proroga per il DPR 151/11
Ennesima Proroga per il DPR 151/11 PDF Stampa E-mail

Non è comprensibile il motivo per il quale in Italia si continuano a promulgare Leggi, Decreti e quant'altro se poi non si applicano. Questo è il caso del D.P.R. 151/11 Recante le nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi, che vede prorograta l'applicazione alle nuove attività, di un altro anno, dal famosissimo "Decreto del Fare" Legge 9/8/2013 n.98, che: cosa deve fare non si sa, comunque.....

In merito a questo vorrei fare un pò di chiarezza: infatti il parlamento anche per concedere l'ennesima proroga ha ritenuto necessario fare confusione.

Art.38 Disposizioni in materia di prevenzione incendi.

  1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del d.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità

L'art.11 comma 4 del DPR 151/11 cita:

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(comma così modificato dall'art. 7, comma 2-bis, legge n. 134 del 2012)

Art. 3. Valutazione dei progetti:

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

DA QUESTO SI COMPRENDE COME COLORO IN POSSESSO DI UN'AUTORIZZAZIONE, AD ESEMPIO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, CHE GLI CONSENTE DI ESERCITARE L'ATTIVITA', POSSONO SALTARE IL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL PROGETTO.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui
all’articolo 3 e l’istanza di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello
stesso.

DA QUESTO SI COMPRENDE CHE L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 151/11, PER COLORO CHE NON ERANO SOGGETTI A NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, E' PROROGATA SINO AL 7 OTTOBRE 2014.

E PACE A TUTTI COLORO CHE HANNO FATTO LE CORSE PER ADEGUARSI A TEMPO DEBITO. QUESTE AZIENDE CHE HANNO VOLUTO RISPETTARE LA LEGGE, SPESSO CON NOTEVOLI SPESE DI ADEGUAMENTO, SI RITROVANO A RINNOVARE TALE AUTORIZZAZIONE A CINQUE ANNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA, MENTRE COLORO CHE SE NE SONO INFISCHIATI NON HANNO NIENTE DA RINNOVARE.

VIVA L'ITALIA: IL PAESE DELLE LEGGI FATTE PER NON ESSERE APPLICATE!!!!!!!!

 


Ing. Monteleone Francesco P.IVA 06206570829