D.P.R. 151/2011 Completamente entrato in vigore? E INVECE NO! Stampa
Scritto da Administrator   
Giovedì 09 Ottobre 2014 20:51

Avevo avuto il piacere di constatare che il D.P.R. 151 del 2011 era finalmente entrato completamente in vigore, con buona pace di tutti coloro che volevano altre proroghe. E INVECE NO! IL GOVERNO CON IL DECRETO MILLEPROROGHE HA PROROGATO TUTTO AL 7 OTTOBRE 2016, NONOSTANTE QUESTA PROROGA VALGA SOLO PER COLORO CHE PRESENTERANNO L'ISTANZA, di cui all'art.3 del DPR 151/11, DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ENTRO 8 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE (CIRCA 15 GG. A PARTIRE DA OGGI): Disegno di Legge n. 1779 di conversione del D.L. 31/12/2014, n. 192

NON SI COMPRENDE COME SI POSSA PROROGARE IL DPR 151/2011 AL 7/10/2016 E FAR PRESENTARE IL PROGETTO ENTRO 8 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE: INFATTI UNA VOLTA PRESENTATO IL PROGETTO I VIGILI DEL FUOCO SI MUOVERANNO SECONDO UNA PRECISA SCADENZA:

TIPOLOGIA A: SI PRESENTA PROGETTO E SCIA E SI INIZIA SUBITO L'ATTIVITA', I VIGILI POSSONO FARE UN SOPRALLUOGO ENTRO 60 GIORNI, I LAVORI QUANDI DEVONO ESSERE COMPLETATI ENTRO IL 2015;

TIPOLOGIA B E C: I VIGILI VALUTANO IL PROGETTO E DANNO L'OK, RESTANO IN STAND-BY SINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA'; SI PUO' ARRIVARE ANCHE AL 2016;

ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ PREESISTENTI| Articolo 4, commi 2-bis e 2-ter
Viene prorogato di due anni, e quindi al 7 ottobre 2016, il termine entro il quale gli enti ed i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22/09/2011, devono espletare i prescritti adempimenti.
Il comma 2-ter limita l’applicazione del differimento di termini concesso dal comma 2-bis ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 3 del D.P.R. 151/2011 (presentazione dell’istanza preliminare) entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 192/2014 in commento, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo D.P.R..

Il DPR inseriva nuove attività soggette al vecchio elenco del DM 16/02/1982, che si sarebbero già dovute adeguare in questi anni di proroghe, adesso se non si mettono in regola (prima si diceva "ottengono il CPI") entro gli 8 mesi citati, possono chiudere!!!! Ricordo ancora la proroga per gli alberghi. Le nuove attività ricomprese ve le allego. LINK all'ELENCO.

ANCHE GLI ALBERGHI GODRANNO DI QUESTA PROROGA

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE | Articolo 4, comma 2
Viene prorogato al 31 ottobre 2015 il termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

  • con oltre 25 posti letto;
  • esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, entrato in vigore in data 11/05/1994);
  • in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012.
Ultimo aggiornamento Martedì 03 Marzo 2015 22:29