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Home Impianti Elettrici Pratiche e burocrazia NEW D.P.R. 462/01 Omologazione e Verifica
NEW D.P.R. 462/01 Omologazione e Verifica PDF Stampa E-mail

Mi premeva fornire ai lettori di questo Sito qualche ragguaglio circa questo Decreto del Presidente della Repubblica n.462 del 2001 e come tale riassumo quanto descritto nello stesso

ATTO PRINCIPALE
Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
- impianti (elettrici) di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

SOTTOLINEO CHE SONO OBBLIGATI SOLO COLORO che, in base alla normativa vigente, hanno lavoratori o assimilati a “dipendenti”, come i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

In realtà il DPR rivoluziona un ambito elettrico che era "abituato" ad aspettare l'omologazione dell'Impianto di Terra da parte dell'ISPESL (che non avveniva mai), adesso invece è la stessa impresa installatrice che diventa omologatrice dell'impianto. Una vera e propria rivoluzione burocratica per un sistema che poi in pratica non funzionava. La verifica dopo l'omologazione (ad intervalli periodici) spetta al titolare dell'attività, come più avanti descritto.

Novità
La novità riguarda le verifiche che, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

La comunicazione di prima installazione
La prima comunicazione di installazione di un impianto di terra - parafulmine - luogo con pericolo di esplosione deve essere effettuata dal Datore di Lavoro con la comunicazione ricavabile dal seguente link http://www.ispesl.it/organigramma/DipTerr.asp dell'Ex ISPESL, ora dipendente dall'INAIL, territorialmente competente. La comunicazione con allegata la dichiarazione di conformità deve essere trasmessa solo all'AUSL, mentre per l'ISPESL basta solo la comunicazione. Per tutti i nuovi impianti la comunicazione dovrebbe essere inviata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di appartenenza.

Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni (verifica biennale) per:

  • gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione

  • gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
  • Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
  • Edifici con strutture portanti in legno.
  • Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

In questo caso una possibilità, ovviamente non ripetibile per più volte, è quella di effettuare una manutenzione straordinaria dell'impianto di terra e di rilasciare una nuova dichiarazione di conformità con relativa misura della resistenza di terra, in questo caso siccome l'impianto è di nuova realizzazione (poiché sarà stato ampliato e modificato con sostituzione dei picchetti, etc.) si effettua l'atto di omologazione dell'impianto a carico dell'impresa installatrice.

Inosservanza e sanzioni
Acclarato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di (Ispesl ente cancellato), Carabinieri dei NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DLgs 626/94.
Tali sanzioni penali si applicano a tutte le persone dell’azienda perseguibili penalmente (ad esempio tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s., l’amministratore unico delle s.r.l., l'amministratore di condominio).

 

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