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Home Informatica Lo spamming non è reato
Lo spamming non è reato PDF Stampa E-mail

La Suprema Corte di Cassazione scagiona gli internauti che generano spam. Infatti non risponde di molestie chi invia numerosi messaggi indesiderati di posta elettronica.
È stato sancito dalla Cassazione con la sentenza 12.10.2011 n. 36779. In questa sede ha annullato senza rinvio la condanna inflitta a due Grossetani che avevano inviato molte e-mail indesiderate a una persona. Insomma la prima sezione penale ha distinti fra: telefono, sms e internet. In poche parole con la posta elettronica il ricevente non riceve suoni indesiderati e quindi non si configurano le molestie.
In due pagine di motivazioni i giudici hanno sottolineato come sia «esclusa l'ipotizzabilità del reato de qua nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo. Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera».

 

Tuttavia la Corte, forse pentita di quanto scritto, precisa che la tecnologia oggi è in grado di veicolare, in entrata e in uscita, tramite apparecchi telefonici, sia fissi che mobili, sia sms che e-mail. La ricezione delle e-mail al pari degli sms, fatta col sistema push-mail, genera suoni di ricezione che possono disturbare, mentre il carattere sincrono o asincrono della comunicazione, elemento distintivo dal quale si dovrebbe ricavare il criterio per evitare di ricadere nell'art. 660 Cp, non è così chiarificatore.
In realtà, ad avviso del Collegio di legittimità, «entrambe le comunicazioni sono sempre segnalate da un avvertimento acustico che ne indica l'arrivo, e che può, specie nel caso di spamming, costituito dall'affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l'invasività dell'avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l'uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione, dall'altro».
Nonostante queste affermazioni ha assolto gli imputati perché gli invii indesiderati, per quanto numerosi, non creavano un disturbo diretto: la giovane doveva scaricarsi la posta prima di leggerla. Anche la Procura generale della Suprema corte aveva chiesto che gli imputati fossero assolti in Cassazione.

 

Personalmente credo che sia il Codice che la Corte sono un pò datati per argomenti così specifici. Un qualsiasi smartphone riceve e segnala sms e-mail e telefonate allo stesso modo, solo se si ricevono al PC le e-mail non disturbano, sempreché non si intasino le caselle di posta.

 

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